Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore adottata dagli Stati membri Ue e le disposizioni del Testo Unico della Legge Italiana, per procedere al rilascio del permesso di soggiorno, viene applicato, il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, con provvedimento scritto in lingua comprensibile allo straniero, contenente le modalità di eventuale impugnazione.
Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico il provvedimento di DINIEGO NON DEVE ESSERE MOTIVATO salvo quando è richiesto per:
•lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
•Lavoro stagionale;
•Lavoro autonomo;
•Lavori particolari;
•diritto all’unità familiare;
•ricongiungimento familiare;
•cure mediche;
•accesso ai corsi delle università.
NON SI PUÒ RINNOVARE O PROROGARE il permesso nei seguenti casi:
1. se lo straniero ha interrotto il soggiorno per più di 6 mesi continuativi;
2. per i permessi di durata biennale, se interrotto per più della metà del permesso (12 mesi).
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