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VISTO SCHENGEN MOTIVI  RELIGIOSI
consente l’ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri - che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale o condizione equivalente - appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco predisposto dal Ministero dell’Interno, per l’espletamento della loro attività religiosa o pastorale
 
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:  
1. l'effettiva condizione di religioso;
2. documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggior­no in Italia;
3. nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'arti­colo 4, comma 3 del Testo Unico.
Più precisamente occorre distinguere:
a) visto di ingresso per motivi religiosi di durata inferiore a 90 giorni: è un visto Schengen uniforme (V.S.U.) o un visto nazionale (V.N.) ed è rilasciato, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale o condizione equivalente che  appartengono ad organizzazioni con­fessionali iscritte nell'elenco predisposto dal Ministero dell'Interno, per l'espletamento della loro attività religio­sa o pastorale;
b)  visto di ingresso per motivi religiosi di durata superiore a 90 giorni: è un visto nazionale (V.N.) allo straniero che esibisca:
 
1. documentazione comprovante l'effettiva condizione di religioso;
2. documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno;
3. titolo di viaggio;
1) mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, un'idonea dichia­razione dell'Ente stesso;
2) invito e/o dichiarazione dell'Ente religioso, vistata, se si tratta di un cattolico, dalla Segreteria di Stato della Santa sede o dalla Nunziatura apostolica presente nel paese di provenienza dello straniero
 
Documenti richiesti
1. Lettera di invito formulario per la domanda del visto d’ingresso;
2. fotografia recente in formato tessera;
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quello del visto richiesto;
4. prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali;
5. adeguata documentazione circa la effettiva qualifica di “religioso” del richiedente;
6. adeguate e documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione alla quale si intenda partecipare o circa l’attività da svolgere in Italia;
7. dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000 o dichiarazione di presa in carico dell’Ente religioso;
8. assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio.

VISTO PER “MOTIVI RELIGIOSI”(V.S.U. O V.N.)

Il visto per motivi reliogioso consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religioso stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale (o condizione equivalente), religiose, ministri di cultri appartenenti ad organizzazione confessionali iscritte nell’elenco tenuto dal Minister dell’Interno, che intendano participare a manifestazioni di culto o esecitare attivta ecclesistica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
1. l’effettiva condizione di “religioso”;
2. documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia;
nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la Direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del Testo Unico ( Polizza fideiussoria per visto di ingresso stranieri).
Piu’ precisamente occorre distinguere:
1. visto di ingresso per motivi religioso di durata inferiore a 90 giorni: e un visto Schengen uniforme (V.S.U.) o un visto nazionale (V.N.) ed e rilasciato, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri che abbiano gia ricevuto ordinazione sacredotale o condizione equivalente/appartenenti ad organizzazione confessionalo iscritte nell’elenco predisposto dal Ministero dell’Interno, per l’espletamento della loro attivita religiosa o pastorale;
2. visto di ingresso per motivi religiosi di durata superiore a 90 giorni: è un visto nazionale (V.N.) allo straniero che esibisca:
3. documentazione comprovante l’effettiva condizione di religioso;
4. documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o della attività addotte a motivo del soggiorno;
5. titolo di viaggio;
6. mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, un’idonea dichiarazione dell’Ente stesso;
7. invito e/o dichiarazione dell’Ente religioso, vistata, se si tratta di un cattolico, dalla Segreteria di Stato della Santa Sede o dalla Nunziatura apostolica presente nel Paese di provenienza dello straniero.


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