- La scelta del tipo di visto è determinante ai fini della sua concessione
- La presentazione della documentazione richiesta non comporta necessariamente il rilascio del visto
- Attraverso una procedura guidata, sulla base della nazionalità, del Paese di residenza, dei motivi e della durata del soggiorno, ti comunicheremo se è necessario o meno un visto d'ingresso per l'Italia.
- Verificare se hai il passaporto aggiornato
- Indicare lo scopo reale del viaggio
- Indicare il numero dei giorni di soggiorno
- Indicare quali sanno i mezzi di sostentamento e dove alloggerai
Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
1. IL CITTADINO COMUNITARIO SOGGIORNANTE FINO A TRE MESI
2. IL CITTADINO COMUNITARIO SOGGIORNANTE OLTRE TRE MESI
3. IL FAMILIARE DEL CITTADINO COMUNITARIO
Il cittadino comunitario che soggiorna per periodi inferiori a 3 mesi non è sottoposto ad alcuna formalità. Per periodi più lunghi e per i primi 5 anni di soggiorno la nuova disciplina prevede, invece, una netta separazione tra il lavoratore comunitario e i suoi familiari da una parte, e i cittadini comunitari soggiornanti ad altro titolo dall’altra (studenti, turisti, etc.). I primi, come vedremo, hanno diritto al soggiorno ed accedono da subito al sistema di assistenza socio-sanitaria al pari dei cittadini italiani, gli altri, invece, per vedersi riconosciuta la regolarità del soggiorno, devono garantire una propria autonoma capacità di mantenimento e di tutela sanitaria, sufficiente a non farli gravare sul sistema di assistenza pubblica nazionale . Dopo 5 anni di permanenza regolare il cittadino matura il diritto di soggiorno permanente, non sottoposto più ad alcuna condizione.
Questa normativa rappresenta il tentativo di coniugare due dei principi fondanti l’Unione Europea, la libera circolazione delle persone e delle imprese, con quello della sostenibilità dei sistemi di welfare dei paesi membri.
1. IL CITTADINO COMUNITARIO CHE RIMANE IN ITALIA MASSIMO TRE MESI
Il cittadino comunitario può soggiornare senza alcuna condizione o formalità fino a tre mesi dall’ingresso, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio rilasciato dalle autorità del proprio Paese.
2. I FAMILIARI EXTRA UE
Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
3. LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
Il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno, salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.
4. LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
Il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno, salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.
LE PRESTAZIONI SANITARIE
I cittadini dell'Unione Europea presenti sul territorio italiano per turismo, o per soggiorni inferiori a tre mesi, non hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Fanno eccezione i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro e i titolari di modelli E106 con validità 3 mesi. Tutti gli altri, qualora non risultino titolari della tessera sanitaria europea (TEAM), sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.
1. IL SOGGIORNO IN ITALIA OLTRE I TRE MESI
Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario deve comunque richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune ove dimora l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno.
Se soggiorna in Italia come lavoratore o è familiare di lavoratore deve documentare all’Ufficio Anagrafe, oltre alla dimora abituale, rispettivamente l’attività lavorativa o il legame parentale; negli altri casi di soggiorno (studente, turista, etc.) deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non farlo gravare sul sistema di assistenza pubblica e la titolarità di un’assicurazione sanitaria idonea a coprire le spese sanitarie.
La qualità di titolare di diritto di soggiorno può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.
2. LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RAPPORTO DI PARENTELA
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961.
LA POLIZZA SANITARIA AI FINI DELL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Il lavoratore comunitario in Italia e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla pari con il cittadino italiano.
Il cittadino dell’Unione che soggiorna invece per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, deve essere titolare di una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, valida almeno un anno, oppure di durata pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno. Tale documentazione deve essere esibita al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell’attestazione di soggiorno.
1. I FAMILIARI DEL CITTADINO COMUNITARIO
Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Lo Stato italiano agevola l’ingresso ed il soggiorno anche degli altri familiari in osservanza del principio comunitario che intende preservare le relazioni stabili oppure di dipendenza fisica o finanziaria del cittadino dell’Unione europea. La regola generale è che il familiare segue la condizione giuridica del cittadino comunitario titolare di un autonomo diritto di soggiorno in Italia. Pertanto il familiare del lavoratore comunitario potrà iscriversi da subito al servizio sanitario nazionale e godere del diritto a prestazioni sociali e assistenziali, mentre il familiaredello studente o del cittadino comunitario soggiornante ad altro titolo dovrà essere in possesso di assicurazione sanitaria e l’intero nucleo familiare dovrà disporre di risorse economiche adeguate16 al fine di non gravare sul sistema di assistenza pubblica.
L’ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI COMUNITARI E AI LORO FAMILIARI
Attualmente, il cittadino comunitario che usufruisce dell’assistenza sanitaria in Italia, per non pagare direttamente e per intero le prestazioni, deve trovarsi in una di queste situazioni:
- essere iscritto al servizio sanitario nazionale (SSN);
- risultare assicurato presso uno Stato comunitario;
- essere titolare di un'assicurazione privata.
1. L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il cittadino dell'unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, si iscrive gratuitamente al SSN nei seguenti casi:
1. è un lavoratore comunitario in Italia o un suo familiare, oppure si trova in una situazione di disoccupazione involontaria documentabile;
2. è già titolare dell’attestazione di soggiorno permanente;
3. è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33);
4. aderisce ad un programma di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 dlgs. 286/98;
5. è familiare di cittadino italiano.
1. Il lavoratore comunitario e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal servizio sanitario nazionale, alla pari con il cittadino italiano. Con la documentazione dell’attività di lavoro e del rapporto di parentela, possono quindi procedere all’iscrizione gratuita al SSN, annuale o di durata pari al contratto di lavoro, se inferiore all’anno, e ricevere dall’Azienda USL la tessera sanitaria e l’assegnazione del medico di base.
2. Il cittadino comunitario già in possesso dell’attestazione di soggiorno permanente ha diritto all’iscrizione al SSN a tempo indeterminato, come il cittadino italiano. L’iscrizione non è più sottoposta ad alcuna condizione di lavoro o di parentela.
3. I modelli rilasciati dal Paese di origine che consentono l’iscrizione al servizio sanitario nazionale sono:
Modello E 106:
- per lavoratori distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea che ha sede al di fuori dell’Italia. L'iscrizione sarà annuale, rinnovabile anno per anno, dopo aver accertato l’effettiva permanenza dell'attività lavorativa.
per studenti esteri che vengono in Italia a seguire un corso di studi (es. Erasmus). L'iscrizione alla ASL ha una scadenza legata alla durata del corso di studi;
Modello E120:
- per richiedenti la pensione in un altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti in Italia. Hanno diritto all'iscrizione al SSN con la scelta del medico di base;
Modello E121 ( e modello E33):
- per pensionati europei e loro familiari, muniti di pensione di un altro Stato UE, ma residenti in Italia. Hanno diritto all'iscrizione al SSN con la scelta del medico di base;
Modello E109 (e modello E37):
- per familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro, ma residenti in Italia (valido anche per lo studente). Hanno diritto all'iscrizione al SSN con la scelta del medico di base.
4. Le vittime della tratta ammesse ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, previsti dall’art. 18 del dlgs. 286/98, possono iscriversi al SSN, presentando un’attestazione rilasciata dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dell’ente o associazione che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma.
2. I CITTADINI COMUNITARI ASSICURATI PRESSO UN ALTRO STATO U.E.
I cittadini in possesso della tessera sanitaria europea (TEAM) o di altro Modello rilasciato dal loro Paese d'origine hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto. Nel caso in cui il cittadino comunitario ne sia sprovvisto, la Ausl richiederà d’ufficio detto attestato allo stato estero. In mancanza delle suddette condizioni il pagamento della prestazione sarà dovuto direttamente dall'assistito.
Le donne in gravidanza che non sono iscritte al SSN possono utilizzare la TEAM per usufruire gratuitamente dell’assistenza sanitaria23. Per il parto è utilizzabile anche il modello E112 da parte di:
donne che desiderano partorire nello Stato membro ove risiede il marito;
- donne coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro Pese d'origine per avere l'aiuto delle loro famiglie;
- donne titolari di borse di studio che partoriscono nell'arco di tempo in cui svolgono le proprie ricerche all'estero.
3. L’ASSICURAZIONE PRIVATA
L’assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN ma copre le spese per assistenza sanitaria se, tradotta in italiano, presenta i seguenti requisiti:
1. è valida in Italia;
2. prevede la copertura integrale dei rischi sanitari;
3. ha una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
4. indica gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
5. indica le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA / RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO ISCRIZIONE/ ATTESTAZIONE | TIPOLOGIA | DOCUMENTI |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica di 1 anno | Lavoratore stagionale |
- contratto di lavoro in corso (in alternativa, dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego); - passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - istanza di iscrizione temporanea. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Lavoratore subordinato/ stagionale |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - ultima busta paga o bollettini INPS per i domestici (in alternativa, contratto di lavoro in corso contenente gli identificativi INPS e INAIL, dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego); - nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la Prefettura –UTG, se si tratta di cittadino neo-comunitario (rumeno e bulgaro) al primo ingresso in Italia assunto in settori particolari. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica |
Lavoratore autonomo con partita IVA |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - ricevuta di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle Imprese artigiane o visura camerale. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica |
Libero professionista con partita IVA iscritto agli Albi professionali |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - ricevuta di iscrizione all’Albo libero professionale o attestazione dell’albo. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica |
Libero professionista con partita IVA per il quale non è prevista l’iscrizione agli Albi professionali |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione |
Lavoratore autonomo senza partita IVA |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; |
anagrafica | collaboratore di impresa familiare |
- dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - atto d’impresa familiare legittimamente stipulato (in alternativa iscrizione negli elenchi previdenziali; iscrizione all’INAIL); - visura camerale dell’impresa. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica |
Lavoratore autonomo senza partita IVA e con rapporto di lavoro atipico o associato in partecipazione |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - contratto di collaborazione a progetto oppure contratto di collaborazione coordinativa e continuativa oppure contratto di associazione in partecipazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate, in alternativa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’impiego; - ultimo prospetto paga, se esistente. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica |
Lavoratore autonomo senza partita IVA socio di società di persone o di capitali |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - atto costitutivo legittimamente stipulato, in alternativa copia della ricevuta di iscrizione negli elenchi previdenziali oppure copia della ricevuta di iscrizione all’INAIL del socio oppure visura camerale della società se già esistente completa dei nominativi dei soci. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Familiare di lavoratore |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificazione del rapporto parentale avente valore legale in Italia. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Lavoratore inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato medico, referti, denuncia di infortunio INAIL, etc. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Disoccupato involontario dopo aver esercitato in Italia un'attività lavorativa per oltre 1 anno |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato di iscrizione presso il centro per l’impiego; - documentazione sul rapporto di lavoro cessato |
involontariamente (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.). | ||
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica di 1 anno | Disoccupato involontario al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, oppure si è perso il lavoro durante i primi dodici mesi di soggiorno in Italia |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato di iscrizione presso il centro per l’impiego; - documentazione dello stato di disoccupazione involontaria (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.). |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Ex lavoratore iscritto a corso di formazione professionale |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato di iscrizione al corso di formazione - documentazione che attesti il collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione (rilasciata dall’ente di formazione, etc.). |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno ancora valido |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; |
Attestazione di soggiorno | Cittadino comunitario già residente |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - documentazione attestante l’attività di lavoro autonoma o subordinata |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Cittadino comunitario che aveva presentato domanda di carta di soggiorno |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - ricevuta della domanda di carta di soggiorno; - autocertificazione della sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto 30/07. |
Attestazione di soggiorno | Cittadino comunitario già residente ed in possesso di un titolo di soggiorno ancora valido |
- permesso o carta di soggiorno in corso di validità; - passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Studente |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla normativa vigente; - assicurazione sanitaria di almeno un anno, o pari al corso di studi o di formazione professionale se inferiore all’anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale; - disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Familiare di studente o di cittadino comunitario soggiornante ad altro titolo |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificazione del rapporto parentale avente valore legale in Italia; - assicurazione sanitaria di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale; - disponibilità di risorse economiche per l’intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Altri familiari o partner del cittadino comunitario |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione dalla quale risulti il rapporto di parentela ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato, avente valore legale in Italia; - autodichiarazione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione; - assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale; - autodichiarazione del cittadino dell’Unione circa la disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, secondo i parametri indicati nella tabella al |
par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc. | ||
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Cittadino soggiornante per motivi religiosi |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia; - dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Cittadino comunitario soggiornante ad altro titolo |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale; - disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Richiedente la pensione in un altro stato U.E./ familiare |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - Modello E120 o assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale; - disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc. |
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica | Pensionato in un altro stato U.E./ familiare |
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio; - codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - Modello E121 o E33; - certificato di pensione |
Puoi richiedere informazioni o preventivi gratuiti con un semplice click. Compila i seguenti campi ed invia la tua richiesta senza impegno.