- La scelta del tipo di visto è determinante ai fini della sua concessione
- La presentazione della documentazione richiesta non comporta necessariamente il rilascio del visto
- Attraverso una procedura guidata, sulla base della nazionalità, del Paese di residenza, dei motivi e della durata del soggiorno, ti comunicheremo se è necessario o meno un visto d'ingresso per l'Italia.
- Verificare se hai il passaporto aggiornato
- Indicare lo scopo reale del viaggio
- Indicare il numero dei giorni di soggiorno
- Indicare quali sanno i mezzi di sostentamento e dove alloggerai
Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
Tutti i cittadini non comunitari di età compresa tra i 16 e i 65 anni, che richiedono un permesso di soggiorno di almeno 1 anno, devono firmare l'Accordo d'Integrazione (della durata di 2 anni) con lo Stato italiano, allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura o alla Questura, a seconda delle tipologie di permesso di soggiorno.
Con tale istituto si è voluta perseguire la strada del patto con il cittadino non appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante, fondato su reciproci impegni.
Da parte dello Stato, quello di assicurare il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana; da parte del cittadino straniero, l'impegno al rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.
Emanato ai sensi dell’articolo 4 bis del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Dlgs 286/1998), e pubblicato sulla G.U. 263 dell'11 novembre 2011, il citato regolamento disciplina l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti delle verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.
Il sistema dei crediti
L’accordo è articolato per crediti, ha la durato di due anni ed è prorogabile di uno.
I crediti si acquisiscono frequentando corsi di lingua italiana, di cultura civica e con attvità quali: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, scelta del medico di base, stipula di un contratto di locazione o acquisto di una casa, volontariato.
I crediti si perdono quando si subisce una condanna penale, anche non definitiva, misure di sicurezza personali, anche non definitive, e quando si commettono illeciti amministrativi o tributari (con sanzione in denaro non inferiore a 10.000 €).
Con sua la sottoscrizione invece lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento), una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia (con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali) e, laddove presenti, a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
Per considerare adempiuto l’accordo, all’atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che ricomprendano obbligatoriamente i suddetti livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia.
E’ redatto in duplice copia ed uno dei due originali è consegnato allo straniero nella lingua di origine ovvero, se ciò non fosse possibile, tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo le indicazioni dell'interessato.
All’atto della sottoscrizione vengono attribuiti allo straniero 16 crediti che corrispondono al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed a conoscenze di base di formazione civica e le informazioni sulla vita civile in Italia e, al fine di favorire questo percorso di formazione, allo straniero viene fornita la possibilità di frequentare, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP).
Un mese prima dello scadere del biennio – e dell’eventuale anno aggiuntivo di proroga- lo sportello unico della prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell’accordo richiedendo allo straniero la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti o, in assenza della predetta documentazione, provvederà ad accertare i livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test svolto a cura dello sportello medesimo.
Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata – come detto - in trenta crediti, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato
Chi non è obbligato a firmare l'Accordo d'Integrazione
Non devono firmare l'Accordo d'Integrazione i cittadini stranieri:
Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell'interno 4 giugno 2010.
Per sostenere il test deve inviare alla prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato https://testitaliano.interno.it
Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all'ufficio competente, che verificata la regolarità della domanda convoca sempre on line entro 60 giorni l'interessato indicando la data e la sede dell'esame.
In caso di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno.
In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.
Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test. Sono esentati dal test:
i figli minori di 14 anni;
le persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica.
Non è tenuto allo svolgimento del testdi cui all’art. 3 lo straniero che:
a) si è in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall’Università per stranieri di Siena, dall’Università per stranieri di Perugia, dall’Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori;
b) si è in possesso di un'attestazione che dimostri che il cittadino ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
c) che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
e) straniero ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.
Tutti i cittadini non comunitari di età compresa tra i 16 e i 65 anni, che richiedono un permesso di soggiorno di almeno 1 anno, devono firmare l'Accordo d'Integrazione (della durata di 2 anni) con lo Stato italiano, allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura o alla Questura, a seconda delle tipologie di permesso di soggiorno.
Con tale istituto si è voluta perseguire la strada del patto con il cittadino non appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante, fondato su reciproci impegni.
Da parte dello Stato, quello di assicurare il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana; da parte del cittadino straniero, l'impegno al rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.
Emanato ai sensi dell’articolo 4 bis del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Dlgs 286/1998), e pubblicato sulla G.U. 263 dell'11 novembre 2011, il citato regolamento disciplina l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti delle verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.
Il sistema dei crediti
L’accordo è articolato per crediti, ha la durato di due anni ed è prorogabile di uno.
I crediti si acquisiscono frequentando corsi di lingua italiana, di cultura civica e con attvità quali: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, scelta del medico di base, stipula di un contratto di locazione o acquisto di una casa, volontariato.
I crediti si perdono quando si subisce una condanna penale, anche non definitiva, misure di sicurezza personali, anche non definitive, e quando si commettono illeciti amministrativi o tributari (con sanzione in denaro non inferiore a 10.000 €).
Con sua la sottoscrizione invece lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento), una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia (con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali) e, laddove presenti, a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
Per considerare adempiuto l’accordo, all’atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che ricomprendano obbligatoriamente i suddetti livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia.
E’ redatto in duplice copia ed uno dei due originali è consegnato allo straniero nella lingua di origine ovvero, se ciò non fosse possibile, tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo le indicazioni dell'interessato.
All’atto della sottoscrizione vengono attribuiti allo straniero 16 crediti che corrispondono al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed a conoscenze di base di formazione civica e le informazioni sulla vita civile in Italia e, al fine di favorire questo percorso di formazione, allo straniero viene fornita la possibilità di frequentare, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP).
Un mese prima dello scadere del biennio – e dell’eventuale anno aggiuntivo di proroga- lo sportello unico della prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell’accordo richiedendo allo straniero la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti o, in assenza della predetta documentazione, provvederà ad accertare i livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test svolto a cura dello sportello medesimo.
Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata – come detto - in trenta crediti, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato
Chi non è obbligato a firmare l'Accordo d'Integrazione
Non devono firmare l'Accordo d'Integrazione i cittadini stranieri:
Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell'interno 4 giugno 2010.
Per sostenere il test deve inviare alla prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato https://testitaliano.interno.it
Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all'ufficio competente, che verificata la regolarità della domanda convoca sempre on line entro 60 giorni l'interessato indicando la data e la sede dell'esame.
In caso di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno.
In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.
Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test. Sono esentati dal test:
i figli minori di 14 anni;
le persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica.
Non è tenuto allo svolgimento del testdi cui all’art. 3 lo straniero che:
a) si è in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall’Università per stranieri di Siena, dall’Università per stranieri di Perugia, dall’Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori;
b) si è in possesso di un'attestazione che dimostri che il cittadino ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
c) che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
e) straniero ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.
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