Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale dei cittadini italiani e stranieri.
Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “Carta Rdc”.
DIFFERENZA CON LA PENSIONE DI CITTADINANZA
Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.
Attenzione tutti i componenti del nucleo familiare, e non solo il capofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d’ufficio.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI REDDITO CITTADINANZA
SOGGETTI ESCLUSI DAL REDDITO CITTADINANZA
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
PRESENTAZIONE DOMANDA DI REDDITO CITTADINANZA
La domanda di cittadinanza può essere presentata:
DOCUMENTAZIONE REDDITO CITTADINANZA
Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE.
Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVIREDDITO CITTADINANZA
Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:
attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda;
in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più carte;
entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO (DID)
Componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda.
Al momento, la DID può essere resa:
presso i Centri per l’impiego;
presso i patronati convenzionati con l’ANPAL.
La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.
SOGGETTI ESCLUSI DAL REDDITO CITTADINANZA
Sono esclusi dalla presentazione della DID i seguenti soggetti:
Inoltre, i Centri per l’impiego possono esonerare dalla DID:
i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).
REDDITI E PATRIMONI
IL nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni, ma entro i limiti previsti, come ad esempio:
BENEFICIO ECONOMICO REDDITO CITTADINANZA
Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato dalla somma di:
una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A);
un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B).
Nello specifico:
Entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di domanda.
la quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un massimo di € 6.000 annui in caso di Reddito di cittadinanza (oppure di € 7.560 in caso di Pensione) e viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e minorenni);
la quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere superiore a € 3.360 annui pari a € 280 mensili per il Rdc (oppure fino ad un massimo di € 1.800 annui pari a € 150 mensili per la Pdc). In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a € 150 mensili sia per Rdc che per Pdc.
In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a € 480 annui.
Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a € 9.360
PAGAMENTO REDDITO CITTADINANZA
Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” (come detto, si tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta riti- rata la carta presso Poste nei tempi comunicati per l’appuntamento.
Per la Pensione di cittadinanza le modalità di erogazione verranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.
UTILIZZO DELLA CARTA
A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per:
DURATA DEL REDDITO CITTADINANZA
Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza.
Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo.
La sospensione non è prevista per la Pdc che quindi si rinnova in automatico.
AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI
Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di € 780 mensili.
INVALIDITÀ CIVILE
Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate alle persone con invalidità civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l’importo di tali prestazioni.
DECADENZA DEL REDDITO DI CITTADINANZA
La decadenza del beneficio è prevista, tra l’altro, nel caso in cui:
SANZIONI PER REDDITO CITTADINANZA
Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc e della Pdc, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute.
È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione
Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna.
Se l’Inps accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha percepito.
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