Coesione familiare con cittadino italiano tramite visto per familiare a seguito quando è possibile richiederlo
Pubblicata il
17/05/2018 -
by: vistoturistico.eu
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato solo a seguito dell'ingresso in Italia con un visto per motivi familiari, ma la normativa di riferimento prevede altri casi in cui la tutela del diritto all'unità familiare rende opportuno e necessario il rilascio del predetto titolo di soggiorno in favore di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale.
Il permesso per motivi familiari è rilasciato (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 286 del 1998):
1. agli stranieri già regolarmente residenti sul territorio nazionale che abbiano contratto da un anno matrimonio in Italia con un cittadino italiano, europeo o extraeuropeo regolarmente soggiornanti;
2. al familiare titolare già titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità, o scaduto da non oltre un anno, di un cittadino straniero regolarmente residente sul territorio nazionale in possesso dei requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare – reddito, abitazione idonea e, ove richiesto, assicurazione sanitaria.
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) familiare:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.