Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare.
I. Se familiare di cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto in favore del cittadino straniero è rilasciato alle condizioni previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.
Il visto per motivi familiari sarà anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorità giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione - da parte di cittadini italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;
II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari può richiedere il rilascio del visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di cui al comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico 286/98 e successive modifiche e integrazioni.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 6 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.
Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero deve risultare in possesso di nullaosta per familiare al seguito o ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.
Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del d.P.R. n. 200/67, sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta onere del richiedente il visto comprovare l'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
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