- La scelta del tipo di visto è determinante ai fini della sua concessione
- La presentazione della documentazione richiesta non comporta necessariamente il rilascio del visto
- Attraverso una procedura guidata, sulla base della nazionalità, del Paese di residenza, dei motivi e della durata del soggiorno, ti comunicheremo se è necessario o meno un visto d'ingresso per l'Italia.
- Verificare se hai il passaporto aggiornato
- Indicare lo scopo reale del viaggio
- Indicare il numero dei giorni di soggiorno
- Indicare quali sanno i mezzi di sostentamento e dove alloggerai
Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
Cosa devono fare gli stranieri che entrano con il visto in Italia-Schengen.
Specifichiamo che non devono chiedere il permesso di soggiorno i cittadini stranieri che vengono in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni. I cittadini stranieri che applicano la convenzione di Schengen devono fare la dichiarazione di presenza che viene fatta dall’hotel alla questura o la lettera di invito in Italia fatta dal cittadino italiano-straniere residente in Italia tra virgolette costituisce il ‘permesso di soggiorno’ che deve essere fatta entro otto giorni dall'ingresso in Italia.
Invece chi proviene da Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza non è richiesto costituirà invece prova il timbro applicato sul passaporto al momento del controllo alle frontiere.
I cittadini stranieri non comunitari che entrano con un visto con validità superiore ai 90 giorni dovranno richiedere invece entro 8 giorni il permesso di soggiorno alla questura.
Il permesso di soggiorno sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto.
Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per soggiorno di lunga durata, fatta salva un’eventuale limitazione espressa, consente allo straniero, di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen dichiarando alle autorità la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.
Il visto è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso in Italia, tramite un adesivo applicato sul passaporto del richiedente.
Il visto Schengen viene rilasciato per transito o per breve soggiorno fino a 90 giorni sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la Convenzione di Schengen.
Il visto d’ingresso Schengen per lungo soggiorno superiore a 90 giorni consente l’accesso per soggiorni di lunga durata nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto.
Da tenere presente che la permanenza possibile per un periodo non superiore a 90 giorni a semestre nel territorio degli altri Stati membri.
La competenza al rilascio dei visti spetta alla Rappresentanza italiana territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero. Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza dello Stato Schengen presente sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che eventualmente lo rappresenti. Il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia. Quando lo straniero soggiorna nel territorio italiano non è possibile il rilascio di alcun visto in casi eccezionali il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera (art. 35 Codice Visti).
Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, entrato in vigore il 5.4.2010), i visti sono divisi in:
1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti, rilasciati per:
2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.
Lo straniero che richiede il visto deve fare richiesta personalmente al consolato anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno.
Quindi la domanda di visto va fatta di persona, firmata dalla persona richiedente il visto, allegare foto tessera di riconoscimento, passaporto in originale e una serie di documenti giustificati in base al visto che si richiede.
L’ambasciata controllerà gli elementi principale della richiesta del visto per stranieri che sono:
- la finalità del viaggio;
- i mezzi di trasporto e di ritorno del viaggio;
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno (fideiussione, estratto conto bancario, travel cheque);
- il possesso di un assicurazione sanitaria;
- l’ alloggio/hotel dove soggiornerà.
Una volta ricevuta tutta la documentazione e sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso dell’intervista l’ambasciata concederà o negherà il visto.
I cittadini dei seguenti paesi/entità territoriali, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Marshall, Mauritania, Micronesia, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Ruanda, Russia, Salomone, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall'obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito, gara sportiva e studio:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Trinidad, e Tobago, Uruguay, Vanatu, Venezuela.
Per soggiorni di lunga durata oltre i 90 giorni a qualsiasi titolo devono sempre munirsi di visto nazionale (tipo D), anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno .
Per i cittadini di Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d'identità.
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona upreva) sono esclusi dal beneficio dell'esenzione dal visto.
I cittadini di SAN MARINO, SANTA SEDE e SVIZZERA sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.
Paesi i cui cittadini sono soggetti a visto di transito aeroportuale (Art. 3 Reg. CE n. 810/2009)
I cittadini dei seguenti Paesi sono soggetti ad obbligo di visto di transito aeroportuale (VTA) per l'Italia:
Afghanistan
Bangladesh
Repubblica Democratica del Congo
Eritrea
Etiopia
Ghana
Iran
Iraq
Nigeria
Pakistan
Somalia
Sri Lanka
Senegal
Siria
I cittadini dei Paesi sopra elencati sono esenti dall’obbligo di Visto di Transito Aeroportuale qualora rientrino in una delle seguenti condizioni:
- sono già titolari di un visto uniforme valido (Tipo C) o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata (Tipo D) o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;
- sono titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro della UE che non partecipa all’adozione del Regolamento CE n. 810/2009 (es. Regno Unito) o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen (es. Romania), o i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell’allegato V del Reg. CE n. 810/2009, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d’America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare
- sono titolari di un visto valido per uno Stato membro della UE che non partecipa all’adozione del Regolamento CE n. 810/2009 (es. Regno Unito), o per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen (es. Romania), o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America, quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio
- sono familiari di cittadini dell’Unione
- sono titolari di passaporto diplomatico
- sono membri dell’equipaggio di aerei e cittadini di una parte contraente la convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale
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