Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del viso sono:
a) l'effettiva condizione di "religioso", o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza
b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia
c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformità del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano.
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