Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attività professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status è regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).
I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione professionale del richiedente, e da quella inerente la dettagliata attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.
In ogni caso, il cittadino straniero deve anche dimostrare:
a) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 b) la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non è autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
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