Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
I Paesi che fanno parte dell’Unione Europa
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
Spazio Economico Europeo: Norvegia (NO), Liechtenstein (LI), Islanda (IS)
Cittadino comunitario che soggiorna in Italia fino a 3 mesi
ASSICURAZIONE SANITARIA PER CITTADINI EUROPEI VALIDA AI FINI DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN COMUNE
Il lavoratore comunitario e i suoi familiari presente in Italia sono coperti dalle spese sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale alla pari come il cittadino italiano, tranne chi soggiorna per motivi di studio o di formazione professionale e altri casi dove il cittadino comunitario deve dimostrare di avere un'assicurazione sanitaria annuale per iscrizione anagrafica cittadini comunitari che lo garantisca dalla copertura dei rischi che le possono accadere sul territorio italiano, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.
L’assicurazione sanitaria va presentata al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell’attestazione di soggiorno.
Documentazione e reddito dimostrante le risorse economiche per l’iscrizione anagrafica in comune
L’iscrizione anagrafica dello studente comunitario o di chi soggiorna per motivi diversi dal lavoro è subordinata alla disponibilità di risorse economiche sufficienti ad evitare che il Cittadino possa costituire un onere per l’assistenza pubblica.
Risorse economiche minime richieste per nucleo famigliare:
1 componente: € 5.142, 67
2 o 3 componenti: € 10.285,34
4 o più componenti: € 15.428,01.
La dimostrazione della disponibilità economica può essere effettuata sia attraverso la produzione della relativa documentazione (certificato di pensione, dichiarazione dei redditi, contante o titoli di credito, fideiussioni, libretti di risparmio, estratti di conto corrente), sia mediante una dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’autodichiarazione dovrà fornire informazioni dettagliate per permettere lo svolgimento dei controlli, anche a campione, da parte degli uffici competenti sulla effettiva disponibilità delle risorse economiche.
Il Cittadino comunitario può soggiornare in Italia senza alcuna condizione o formalità fino a tre mesi dalla data di ingresso, salvo il possesso di un documento d’identità (passaporto) valido per l’espatrio rilasciato dalle autorità del proprio Paese.
Cittadino comunitario prestazioni per l’assistenza sociale fino a 3 mesi
Il Cittadino dell’Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno, salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell’attività esercitata o da altre disposizioni di legge.
Cittadino comunitario le prestazioni sanitarie fino a 3 mesi
I cittadini dell’Unione Europea presenti sul territorio italiano per turismo, visita privati, affari per soggiorni in Italia fino a 90 giorni non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, tranne i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro e i titolari di modelli E106 con validità 3 mesi.
Tutti gli altri se non hanno la tessera sanitaria europea (TEAM) devono pagare le prestazioni sanitarie ricevute presso gli ospedali invece chi è in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dal loro Paese d’origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie.
Nel caso in cui il Cittadino comunitario ne sia sprovvisto, la Azienda Sanitaria Locale richiederà d’ufficio detto attestato allo stato estero.
Cittadino comunitario che vuole soggiornare in Italia oltre i 3 mesi
Cosa fare quando si decide di soggiornare in Italia oltre i 3 mesi
I cittadini dell’Unione Europea che vogliono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune dove vogliono mettere la residenza per richiedere l’iscrizione anagrafica per cittadini comunitari.
Per l’iscrizione anagrafica cittadini comunitari occorre dimostrare di avere oltre al documento d’identità e al codice fiscale, la documentazione attestante:
a) in caso di soggiorno per motivi di lavoro: l’attività esercitata come lavoratore;
b) in caso di soggiorno senza svolgere attività lavorativa o per motivi di studio o formazione:
c) in caso di familiare a seguito come (coniuge, partner – nel caso in cui la legislazione del paese ospitante equipari l’unione contratta al matrimonio, discendenti – figli di età inferiore a 21 anni o a carico o quelli del coniuge, ascendenti, genitori diretti a carico e quelli del coniuge) del cittadino dell’Unione, che ha diritto a soggiornare in Italia per più di 3 mesi , avente la cittadinanza di uno Stato membro, è necessario un documento che attesti la qualità di familiare o familiare a carico (che può essere anche autocertificata).
Se risiedi in Italia in modo continuativo per più di 5 anni si ha il diritto al soggiorno permanente sul territorio nazionale.
Il comune rilascerà immediatamente un’attestazione dell’avvenuta richiesta contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della sua richiesta.
La qualità di titolare di diritto di soggiorno può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.
Come deve essere presentata al comune la documentazione attestante il rapporto di parentela?
Il certificato che attesta il rapporto di parentela (certificato si stato di famiglia, atto di matrimonio) che sono stati fatti nel proprio paese di origine per avere valore legale in Italia devono:
Validità della legalizzazione con i certificati esteri
Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all’estero da autorità straniere (ad esempio certificati di nascita, di matrimonio, di divorzio, di morte) devono essere legalizzati.
La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità legale di Pubblico Ufficiale di chi ha formato il documento, ossia nell’attestazione che chi l’ha firmato aveva la competenza per farlo, a meno che non siano rilasciati da un Paese con cui vigono accordi internazionali che prevedono l’esenzione.
Se i documenti sono rilasciati all’estero dall’Autorità locale, la firma dell’estensore deve essere legalizzata dall’Autorità diplomatico-consolare italiana presente nel Paese.
Se i documenti sono rilasciati in Italia dall’Autorità consolare straniera, la firma deve essere legalizzata dalla Prefettura del luogo dove ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento.
Accordi internazionali per la legalizzazione dei documenti
In base alla Convenzione di Londra 7 giugno 1968, sono esenti da legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:
Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.
Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'APOSTILLE gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:
Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Isole Caiman, Cipro, Colombia, Croazia, Dominica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Falkland, Fiji, Finlandia, Germania, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada, Guadalupe, Guernsey, Gran Bretagna, Grecia, Honduras, Hong Kong, Isole Marshall, Isole Normanne, Israele, Isole Salomone, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Jersey, Jugoslavia, Kazakhistan, Lesotho, Lettonia, Le Nuove Ebridi, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Man, Mauritius, Mayotte Martinica, Messico, Miquelon, Moldova, Monaco, Monserrat, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Polinesia Francese, Portogallo, Riunione, Repubblica Ceca, Romania, Saint Chrisoper e Nevis, Santa Lucia, Sant’Elena, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vergini Britanniche.
Che cos’è l’apostille su un documento?
Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.
L’apostille quindi, sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata.
Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l’annotazione della cosiddetta apostille sul certificato.
Paesi in esenzione nel fare la legalizzazione di un certificato
Sono esenti da legalizzazione, in base alle Convenzioni di Parigi e Vienna, a prescindere dal luogo della loro formazione, gli atti redatti su specifici modelli plurilingue redatti dai seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Chi sono i familiari appartenenti al cittadino comunitario per fare l’iscrizione anagrafica
Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all’Ufficio anagrafe i seguenti documenti:
1) Documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
2) Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
3) Patente italiana se esistente;
4) Libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5) Un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia (ossia legalizzato e tradotto) e, qualora richiesto, di familiare a carico.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER FAMILIARE U.E. DELLO STUDENTE COMUNITARIO
Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all’ Ufficio anagrafe i seguenti documenti:
1) Documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
2) Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
3) Patente italiana se esistente;
4) Libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5) Un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;
6) Polizza sanitaria per cittadini comunitari annuale oppure pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
7) disponibilità di risorse economiche per l’intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri sopra indicati, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER FAMILIARE U.E. DEL CITTADINO COMUNITARIO (No LAVORATORE No STUDENTE)
Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all’Ufficio anagrafe i seguenti documenti:
1) Documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
2) Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
3) Patente italiana se esistente;
4) Libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5) Un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;
6) Assicurazione sanitaria per cittadini comunitari annuale, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
7) Disponibilità di risorse economiche per l’intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.
Il venir meno di tale disponibilità consente, infatti, l’allontanamento del Cittadino dell’Unione dal territorio nazionale.
La nostra agenzia si occupa di rilasciare la polizza sanitaria per l’iscrizione anagrafica presso il comune per ottenere la residenza, per un preventivo veloce come ottenere l’assicurazione per cittadini comunitari basta a scrivere a info@vistoturistico.eu indicando la data di nascita della persona da assicurare.
Puoi richiedere informazioni o preventivi gratuiti con un semplice click. Compila i seguenti campi ed invia la tua richiesta senza impegno.
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