Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
Occorre portare con sé, oltre al passaporto (o un altro documento di identità equivalente, e quindi valido per l’espatrio) l’originale o la copia del vecchio permesso di soggiorno di cui si è chiesto il rinnovo (quindi chi fa domanda di rinnovo non deve inserire il vecchio titolo di soggiorno nella busta da spedire alle Poste, ma spedire una fotocopia e conservare l’originale), per chi è in fase di attesa del primo permesso di soggiorno occorre essere muniti del visto di ingresso dal quale si desumano i motivi del soggiorno.
Occorre portare in viaggio anche la ricevuta di poste SPA che attesta la presentazione della domanda di rinnovo o rilascio.
Il viaggio non deve prevedere il transito (neppure per uno scalo aereo) negli altri Paesi che aderiscono agli accordi di Schengen. Cioè: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, PaesiBassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta,
Svizzera. Il lavoratore dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello unico per l’ immigrazione, attivo in ogni Prefettura, e perfezionare la procedura con la sottoscrizione di un documento che si chiama “contratto di soggiorno”, ora sostituito dal modello “Unificato Lav” o, in caso di rapporto di lavoro domestico, dalla comunicazione effettuata all’INPS tramite il modulo “COLD ASS”, che rappresenta il vero e fondamentale requisito per ottenere il permesso di soggiorno in Italia per un lavoratore.
Chi invece ha un permesso o una carta di soggiorno validi può spostarsi, anche per turismo, all’interno dello spazio Schengen (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera). In questo caso non ha bisogno di chiedere il visto d’ingresso, può viaggiare solo con il passaporto ed il titolo di soggiorno. Chi infine vuole fare una vacanza in Paesi non Schengen deve accertarsi (rivolgendosi al consolato di quel Paese in Italia), se, in base agli accordi con il proprio Paese di origine, ha bisogno o meno di un visto d’ingresso. Anche in questo caso chi si mette in viaggio deve portare con sé il proprio permesso di soggiorno, che gli sarà poi necessario al momento di rientrare in Italia.
Non è possibile invece l’uscita ed il rientro per chi ha presentato domanda di emersione ma non ha ancora perfezionato l’iter con la convocazione presso lo Sportello Unico
(Circolare del Ministero dell’Interno del 2 ottobre 2009)
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