Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
L'Algerìa, ufficialmente Repubblica Democratica Popolare di Algeria, in berbero Dzayer, è uno stato dell'Africa del nord, appartenente al Maghreb, parzialmente occupato dal deserto del Sahara.
Capitale: Algeri
Prefisso telefonico nazionale: +213
Valuta: Dinaro algerino
Presidente: Abdelaziz Bouteflika
Lingua ufficiale: Lingua araba
Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovrà riportare la disponibilità del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della disponibilità di un alloggio;
d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003.
In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea residente in Italia, in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo è rilasciato prescindendo dalla valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.
Il visto per turismo può essere concesso, in presenza dei requisiti sopra descritti e su esplicito invito di società sportive italiane, anche per brevi periodi di allenamento.
Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, può essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e dei requisiti sopra descritti.
Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
Per i minori di età che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:
a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potestà genitoriale o da parte del tutore;
b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
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