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Accordo di integrazione cittadino straniero per ottenimento permesso di soggiorno

Pubblicata il 16/07/2019 - by: vistoturistico.eu

L’accordo di integrazione , entrato in vigore il 10 marzo 2012, facilita l’integrazione del cittadino straniero, che, per il periodo di validità del permesso di soggiorno, si deve impegnare per superare i seguenti obiettivi:

•             acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana;

•             acquisire una sufficiente conoscenza e cultura civica;

•             garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori.

Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero.

Quale straniero deve sottoscrivere l’accordo di integrazione:

  1. chi fa il primo ingresso nel territorio italiano;
  2. chi presenta una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
  3. chi ha età superiore a 16 anni. Per i minori di età compresa tra 16 e 18 anni l’accordo è sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

 

Quale straniero non deve sottoscrivere l’accordo di integrazione stranieri:

  1. persone con patologie o disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale;
  2. minori non accompagnati;
  3. vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento;
  4. minori di 16 anni.

 

Dove si sottoscrive l’accordo di integrazione per richiedere il permesso di soggiorno

L’accordo viene sottoscritto presso la Prefettura - Sportello Unico dell’immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia per motivi di lavoro o per il ricongiungimento con un familiare oppure presso la Questura nel caso di ingresso per altri motivi.

Cosa accade dopo aver ottenuto la sottoscrizione dell’accordo di integrazione

All’atto della sottoscrizione vengono assegnati 16 crediti.

Entro tre mesi dalla firma dell’accordo, lo straniero viene convocato per partecipare ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia. La mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti.

ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’

Sospensione o proroga dell’accordo a domanda

L’accordo può essere sospeso o prorogato a domanda dallo straniero, presentando idonea documentazione, per: gravi motivi di salute o di famiglia;

motivi di lavoro;

frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento od orientamento professionale; frequenza tirocinio di formazione;

frequenza aggiornamento od orientamento professionale; studio all’estero.

Verifica dell’accordo

Un mese prima della scadenza dell’accordo, lo Sportello Unico verifica il grado d’integrazione raggiunto invitando lo straniero a presentare la documentazione per ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti. Allo straniero residente nella provincia di Bolzano sono riconosciuti crediti anche per i test sostenuti in lingua tedesca. Nel caso non abbia idonea documentazione, lo straniero può richiedere di partecipare ad un test per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia necessario per l’adempimento dell’accordo.

L’esito della verifica è:

ESTINZIONE DELL’ACCORDO: lo straniero ha raggiunto un grado adeguato di integrazione (crediti pari a 30 o maggiori di 30); PROROGA DELL’ACCORDO DI UN ANNO: lo straniero non ha raggiunto un numero di crediti sufficiente all’estinzione (crediti compresi tra 1 e 29);

RISOLUZIONE DELL ’ ACCORDO: lo straniero non ha raggiunto un grado sufficiente d ’ integrazione; viene revocato il permesso di soggiorno e espulso dal territorio nazionale (crediti uguale a 0 o minori di 0). Tale procedura non si applica per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per: asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, ricongiungimento familiare, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Consultazione on-line dello stato dell’accordo

Lo straniero potrà consultare via Internet, all’indirizzo http://accordointegrazione.dlci.interno.it, nel periodo di validità dell’accordo: i crediti maturati;

le date di convocazione per lo svolgimento del test.

A tal fine, al momento della sottoscrizione dell’accordo, verranno fornite allo straniero le istruzioni per l’accesso alle funzioni on-line.

 




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