Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
Sono cittadini comunitari tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza degli stati facenti parte della Comunità Europea che sono in tutto 28:
Austria |
Finlandia |
Lituania |
Repubblica Ceca |
Belgio |
Francia |
Lussemburgo |
Romania |
Bulgaria |
Germania |
Malta |
Slovacchia |
Cipro |
Grecia |
Paesi Bassi |
Slovenia |
Croazia |
Irlanda |
Polonia |
Spagna |
Danimarca |
Italia |
Portogallo |
Svezia |
Estonia |
Lettonia |
Regno Unito |
Ungheria |
I cittadini dei paesi membri dell'EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, San Marino), dei paesi aderenti allo SEE (Paesi membri dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e dello Stato del Vaticano non hanno l'obbligo del visto e del permesso di soggiorno, ma è sufficiente che dispongano di un documento di identificazione valido come il passaporto valido all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato italiano.
Dopo tre mesi di soggiorno per motivi di lavoro, il cittadino comunitario ha l'obbligo di iscriversi all'anagrafe del comune di residenza. Per l'iscrizione sono richiesti copia di un documento di identità del paese di origine valido per l'espatrio o del passaporto, il codice fiscale italiano e la documentazione di attestazione dell'attività lavorativa esercitata (contratto di lavoro).
Concluso il procedimento di iscrizione, al cittadino sarà rilasciata dal comune di residenza un'attestazione di soggiorno.
Dall'11 aprile 2007, con l'entrata in vigore del D.Lgs 30/07 la disciplina in merito al soggiorno in Italia per i cittadini comunitari è sostanzialmente cambiata.
Tale disciplina è stata inoltre estesa ai cittadini dello Spazio Economico Europeo, ovvero della Svizzera, della Repubblica di San Marino, Norvegia, Islanda e Liechtenstein
Il cittadino comunitario può liberamente soggiornare in Italia per periodi inferiori ai 3 mesi senza alcuna formalità.
Qualora il soggiorno abbia caratteristiche di stabilità nel tempo, (superiore ai 3 mesi), il cittadino comunitario deve richiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente del comune ove abita dimostrando, oltre a quanto previsto dalla normativa anagrafica, (verifica della dimora abituale nel comune) il possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo con le modalità meglio specificate in seguito alla voce iscrizione anagrafica di cittadini comunitari.
Concluso il procedimento di iscrizione, al cittadino verrà rilasciata dal Comune di residenza una attestazione di soggiorno che, di fatto va a sostituire la "vecchia" carta di soggiorno.
Il cittadino comunitario già iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente di un comune italiano può richiedere l'attestazione di residenza al Comune di iscrizione secondo quanto meglio specificato alla voce richiesta di attestazione di soggiorno per cittadini comunitari già residenti
Il decreto legislativo 30/07 stabilisce anche che il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per 5 anni acquisisce un diritto di soggiorno permanente.
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