Visti consolari su passaporti – Visti elettronici – Pratiche immigrazione
PER NASCITA E RESIDENZA IN ITALIA (IUS SOLI): può acquistare la cittadinanza italiana lo straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni e che dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
PER NASCITA (IUS SANGUINIS) è considerato cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini italiani (quindi anche il figlio nato all'estero di cittadino italiano).
L'acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio italiano da genitori non cittadini italiani è previsto solo in due casi:
1. se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
2. se nessuno dei genitori è in grado di trasmettere la propria cittadinanza al figlio, secondo la legge dello Stato di appartenenza.
MATRIMONIO CON UN ITALIANO/A: il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiano dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Cittadinanza per residenza: Il periodo ordinario è di 10 anni continuativi di residenza in Italia.
Eccezioni: 3 anni di residenza per i discendenti di ex cittadini italiani e per gli stranieri nati sul territorio italiano, 4 anni di residenza per i cittadini appartenenti ad altri stati appartenenti alla comunità europea, 5 anni per gli apolidi, rifugiati e cittadini stranieri maggiorenni adottati da un cittadino italiano.
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